Statuto
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA - MODIFICA DELLO STATUTO PER LA CONFORMITÀ AL CODICE DEL TERZO SETTORE 11 giorno 24 del mese di giugno dell'anno 2019 alle ore 14,00 presso la sede associativa sita nel Comune di Budrio, in Via Bianchỉ n. 31 si è riunita l'Assemblea straordinaria degli Associati della "Associazione/ Centro sociale e Culturale LA MAGNOLIA" convocata per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione nuovo statuto per l'adeguamento a quanto stabilito dal D.Lgs.n.117/17 - "Codice del Terzo Settore" la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 13 del vigente statuto sociale il Presidente dell'Associazione Sig. MARIO PASQUALI, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig. ra Claudia Baroncini. 11 Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum necessario, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 30 soci su n. 771 iscritti come da allegato foglio presenze; pertanto ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, а seguito delle modifiche statutarie richieste dal Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci al fine di adeguare alle disposizioni normative lo statuto della nostra associazione, costituita a BUDRIO in data 10.05.1991, regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale con atto n. 52033 del 24.03.2003 e avente numero di iscrizione 15.5.3/3/2003 Successivamente il Presidente procede alla lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 31 articoli e che modifica la denominazione associativa con l'inserimento della sigla "APS". Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura di n. 31 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità. L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.
1l Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs 117/17, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria per la modifica della denominazione Te comunicazioni da effettuare al Registro Regionale APS per il futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa. Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto. Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 15,30 previa redazione del presente verbale.
STATUTO ASSOCIAZIONE " CENTRO SOCIALE E CULTURALE LA MAGNOLIA - APS"
Art. 1- COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE -SPECIFICAZIONI
È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione non riconosciuta di promozione sociale denominata "Centro Sociale e Culturale La Magnolia - APS" (d'ora in avanti Associazione). Art. 2-SEDE - DURATA L'Associazione ha sede in Budrio, Via Bianchi, n. 31. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La durata dell'Associazione è illimitata. Art. 3- ADESIONE L'Associazione aderisce ad "ANCeSCAO - A.P.S.", "Associazione Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti - A.P.S.". Art. 4- FINALITÀ E ATTIVITÀ L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti e dei terzi, ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso o per qualsiasi altra ragione:
a) la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
b) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
c) la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
d) l'impegno nel volontariato civile solidale;
e) la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
f) il sostegno, la collaborazione e la elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni Pubbliche, le Associazioni e gli Enti del Terzo Settore, volti a promuovere ed assicurare condizioni di vita economiche e sociali adeguate e sufficienti per gli anziani, i disabili e in genere per le persone bisognose;
g) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
h) la promozione di una cultura positiva e attiva delle persone anziane;
i) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
j) l'osservatorio sociale e il presidio sul territorio delle dinamiche conseguenti alle trasformazioni in atto nella società;
k) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
I) le attività volte e garantire la parità di genere;
m) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.
Per il perseguimento delle predette finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:
• l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'art. 27 della L. 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della L. 24 dicembre 2007 n. 244;
interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della L. 14 agosto 1991, n. 281;
• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. e In particolare, per lo scopo prefisso, l'associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, Enti Pubblici soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'associazione, seguenti attività: le promozione ed incoraggiamento della vita associativa in un ambiente di incontri per i reciproci scambi di idee e conoscenze, con le giovani generazioni e le scuole di ogni ordine e grado, le altre associazioni e le forze politiche e sociali del territorio;
• promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, con particolare riguardo alla promozione della cultura della domiciliarità e la lotta contro l'isolamento e l'emarginazione sociale di chiunque, in particolare nei confronti delle persone anziane; predisposizione e gestione di strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali. In particolare, potrà effettuare una complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;
incentivazione dell'organizzazione di iniziative per sostenere persone associate e non in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi ai fini di solidarietà, beneficenza autofinanziamento;
valorizzazione della gestione di zone ortive con particolare attenzione al rispetto ambientale e alla produzione ecologica, promozione della conduzione di orti in una nuova ottica di riordino ambientale da un lato e quale nuovo modo di produrre, ottimizzare trasformare i prodotti dall'altro, promozione dell'istituzione di orti sociali come esperienza e di qualità rispetto ai temi della integrazione sociale e delle relazioni interpersonali, salvaguardia delle bio diversità e della valorizzazione del patrimonio ambientale;
organizzazione e gestione di attività turistiche, di interesse sociale, culturale o religioso quale approfondimento ed arricchimento culturale attraverso la conoscenza delle persone e dei territori in cui vivono, anche con gemellaggi;
• programmazione e gestione di interventi e servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, o parte di loro, in co-progettazione, co-programmazione, ovvero in regime di convenzione con le Amministrazioni Pubbliche;
• realizzazione di ogni altra attività affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. - L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti di legge. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche. - L'Associazione si impegna ad accettare e osservare - per proprio conto e per conto dei propri soci - lo statuto, il regolamento, il codice etico nonché le delibere degli organi nazionali, comprensoriali e regionali di "ANCeSCAO - A.P.S."
ART. 5-SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
ART. 6- REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE
hiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. e di la - A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. - La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto nella sua prima seduta utile ad aggiornarsi sui nuovi associati verificando la corretta annotazione del loro nominativo nel libro degli associati. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
Art. 7- DIRITTI DEI SOCI
- I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio di maggiore d'età e purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'approvazione del bilancio e per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
Art. 8- DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti: all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra; a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli altri soci; a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 9-PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. di Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: richiamo scritto; inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno; inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata. recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.
Art. 10- PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 12, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
Art. 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 12 - RISORSE ECONOMICHE
L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
Art. 13- SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. - II bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello riferimento. di L'Associazione redige altresi il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo. - Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa. - Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Art. 14 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA
È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
1. l'Assemblea dei Soci; Art. 15 -
2. l'Organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo,
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo;
5. il Collegio dei Probiviri (ove eletto).
Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che costituiscono.
È convocata almeno due volte l'anno in via ordinaria rispettivamente per la programmazione per l'anno successivo e del bilancio consuntivo e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. - L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
- Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con voto favorevole dei 9/10 dei presenti. - Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare Assemblea sino ad un massimo di due soci. (1°Socio) in Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivi non hanno voto. Alle Assemblee deve essere sempre invitato il Presidente della Struttura Comprensoriale di "ANCeSCAO - A.P.S." di riferimento (che potrà partecipare personalmente o designare all'unodo nn componente del Consiglio Direttivo della medesima Struttura). Nel caso in cui nel territorio di riferimento non sia presente una Struttura Comprensoriale, all'Assemblea dovrà essere invitato il competente Referente Territoriale. - La convocazione è effettuata dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax,) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea provveda ad eleggere il proprio presidente. - L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori. Di norma le votazioni sono per voto palese salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno il 30% dei presenti. - Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.
Art. 17- I COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
approva la programmazione per l'anno successivo e approva il bilancio consuntivo;
approva il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
approva i regolamenti interni;
effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo; elegge e revoca l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne elegge i relativi membri;
delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulle scelte del metodo delle votazioni.
Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici) eletti fra i soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, deve nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
- In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
- Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente. Nei casi di documentata urgenza può essere convocato a mezzo telefono o strumenti elettronici in modo che i membri del Consiglio ed i Revisori ne siano informati almeno 1 giorno prima.
- II Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei suoi componenti. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
- II Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando si tratta di questioni nelle quali siano interessati componenti del Consiglio oppure loro parenti ed affini.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso sede dell'Associazione.
Art. 21- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni convocata dal componente più anziano di età, elegge tra i membri: il Presidente;
un Vicepresidente;
il Tesoriere;
il Segretario;
i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero eventualmente delegare uno o più dei propri membri a esaminare la domanda di adesione per esserne poi reso edotto e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro socі; individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione; deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il programma per l'anno successivo da sottoporre all'assemblea entro il 30 novembre;
- elaborare il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno, unitamente al bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
Art. 22- PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per due mandati. Ha i seguenti compiti e poteri: convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
presiedere l'Assemblea dei Soci;
sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
assumere nei casi d'urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro il termine improrogabile di 10 giorni;
aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, previa delibera del Comitato Direttivo, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
Art. 23- SEGRETARIO
Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 24 - TESORIERE
Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione in concerto con il Presidente, mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.
Art. 25 - ORGANO DI CONTROLLO
L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e: esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano; esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti. L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. membri dell'Organo di Controllo possono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.;
il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.. - Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
Art. 26 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE
È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.
1| e Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non socі. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 6, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 9 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente o di prorogabili di altri 15 giorni. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
- Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
-Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.
Art. 27 - GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte le cariche elettive sono gratuite ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
Art. 28 INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ
e L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con cariche esecutive in incarichi politici, amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende che abbiano rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'associazione. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui al precedente art. 19.
Art. 29- SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 16. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 11.
Art. 30 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la Legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
Art. 31 - NORME TRANSITORIE
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero ľ'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.
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Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del "Centro Sociale e Culturale La Magnolia - APS" BUDRIO (BO) - in data 24/06/2019.
